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La colpa nell'incidente stradale

Ciò che sia accaduto dopo l'urto tra i corpi od i veicoli può avere importanza o meno agli effetti della responsabilità e della colpa ed al fine di individuare il soggetto a cui richiedere i danni, soprattutto nei casi di risarcimento per incidenti mortali.
A seconda che la volontà dei singoli autori o soggetti passivi dell'evento abbia potuto o meno estrinsecarsi in azioni e reazioni razionali e tempestive, appare evidente che se un veicolo od un corpo siano sfuggiti alla volontà dell'uomo, subendo passivamente l'azione di forze brute incontrollabili e incontrollate (ad esempio eventi atmosferici), da quel momento in poi i fatti che a detto veicolo o corpo si riferiscono non possono "da soli" costituire elemento di colpa in un incidente stradale.

Cosi come è vero che il sinistro stradale si radica nel comportamento degli utenti nel momento in cui sorge la situazione generica o specifica di pericolo, è anche vero che la colpa si radica in quel comportamento.

La non tenuta della mano o la mancata concessione di una precedenza sono indubbiamente elementi basilari della colpa.
E poiché la condotta razionale di guida si esplica mettendosi nelle condizioni di poter arrestare o manovrare il veicolo cosi come si vuole, anche nel momento del pericolo, a meno che non intervenga l'improvvisa ed inattesa condotta colposa altrui, è evidente che colui il quale non può evitare l'incidente stradale per non aver potuto dominare lo strumento che da lui dipendeva, avendolo impiegato male o con negligenza o imprudenza o imperizia, non rispettando leggi e regolamenti stradali, ordini o discipline, è in colpa.

Allorchè si tratti di sinistri o incidenti semplici e chiari sarà spesso sufficiente raccogliere con diligenza la denuncia, con ogni dettagli possibile, anche ai fini del risarcimento del danno.
Talvolta saranno sufficienti, ai fini dell'individuazione della colpa e della responsabilità dell'incidente stradale anche le scarne informazioni sull'incidente stradale ottenibili dalle autorità intervenute.
Altre volte sarà necessario procedere invece ad interrogazioni di testimoni. Specialmente quando le versioni dei fatti non siano univoche ma contrastino tra loro in relazione alla dinamica del sinistro stradale.
Sempre quando si tratti di sinistri semplici, poche informazioni, ma essenziali, possono contribuire a risolvere la posizione di responsabilità, ma , purtroppo, quando invece l'incidente stradale è grave, con lesioni personali o con più veicoli coinvolti, per cui i fatti vengono chiusi nel segreto istruttorio delle autorità, si finisce quasi sempre davanti ai giudici.
Andrebbe sancito in opportuna sede che gli organi addetti ai rilevamenti degli incidenti dovrebbero essere al servizio della collettività, senza confondere i fatti colposi quali sono quelli dei sinistri stradali, con i dolosi, per i quali l'ermetismo trova pieno motivo di essere.

Un controllo dei fatti e della dinamica dell'incidente stradale che talvolta si rileva molto utile è quello che le compagnie assicuratrici fanno attraverso il servizio dello schedario sinistri R.C. (S.S.R.C.) istituito presso l'A.N.I.A.
In particolare quando si vogliono conoscere i precedenti di un veicolo targato si può interpellare questo istituto.
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